Collegio dei Probiviri

Articolo 15
Il Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e due supplenti.
2. Il Collegio elegge nel proprio seno un Presidente. La partecipazione dei supplenti alle riunioni del Collegio avviene solo in caso di impedimento dei titolari a partecipare alle riunioni indette.
3. Il Collegio esamina su indicazione della Segreteria Generale questioni di particolare gravità a seguito di comportamenti di iscritti contrari ai doveri sindacali; vigila sull’osservanza del presente statuto e ha potere sanzionatorio (richiamo, censura, decadenza) sui soggetti titolari di cariche istituzionali della Confederazione; delibera in ordine alle questioni relative al calcolo della distribuzione dei voti di cui al comma 7 dell’art. 10 ovvero della nomina dei delegati al Congresso; esprime parere non vincolante sulle proposte di radiazione di cui all’art. 20, comma 1.
4. Il Regolamento applicativo del presente Statuto stabilisce le modalità di funzionamento del Collegio nonché il procedimento per deliberare in ordine alle questioni relative al calcolo della distribuzione dei voti di cui al comma 7 dell’art. 10 ovvero della nomina dei delegati al Congresso.
5. Il Collegio, eletto dal Congresso a norma del comma 16 dell’art. 7 del presente Statuto, rimane in carica per quattro anni.