Collegio dei Sindaci

Articolo 14
Il Collegio dei Sindaci
1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e due supplenti.
2. Il Collegio elegge nel proprio seno un Presidente con mandato quadriennale e comunque non oltre il mandato del Segretario Generale. La partecipazione dei supplenti alle riunioni del Collegio avviene solo in caso di impedimento dei componenti effettivi a partecipare alle riunioni indette.
3. Il Collegio controlla l’amministrazione della Confederazione e vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria; ha il compito, inoltre, di esaminare gli atti contabili della CONFEDIR e la situazione di cassa. Esso riferisce:
a) alla Segreteria Generale  in sede di approvazione del bilancio annuale;
b) al Congresso in sede di relazione del Tesoriere della Confederazione sulla gestione finanziario -patrimoniale.
4. Il Presidente del Collegio dei Sindaci può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni di Segreteria Generale, qualora l’ordine del giorno preveda materie attinenti il patrimonio ed il bilancio.
5. Il Collegio, eletto dal Congresso a norma del comma 16 dell’art. 7 del presente Statuto, rimane in carica per quattro anni.