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COMUNICATO STAMPA
DIRIGENTI SCOLASTICI – UDIR dà indicazioni operative per le scuole in seguito all’emergenza Covid-19

Le prime disposizioni che il sindacato intende affidare ai propri dirigenti scolasti sono quelle di non creare panico per procurato allarme, nonché mantenere la calma e informare ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 81/08 i propri lavoratori, docenti e personale Ata, oltre a famiglie e alunni. Vediamo nel dettaglio le indicazioni.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del premier Giuseppe Conte, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019. Il decreto interviene in modo organico, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus.
Pertanto, in attesa di ulteriori e specifici provvedimenti legislativi da parte del Governo delle Regioni e degli Enti locali, si forniscono alcune prime indicazioni operative per far fronte alle conseguenze derivanti sull’attività scolastica dall’emergenza sanitaria Covid-19. In particolare, vengono indicate alcune misure cautelative utili a evitare che dall’eventuale sospensione delle attività didattiche derivino conseguenze negative sia per la popolazione scolastica nella fase di apprendimento sia per le procedure di sicurezza da seguire a scuola. Le considerazioni riguardano tutte le istituzioni scolastiche italiane, di ogni ordine e grado, come da DPCM 23 febbraio 2020 e diretti destinatari delle misure previste a livello statale e locale.

INDICAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI DOCENTI
In relazione all’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi, si riportano, di seguito, alcune indicazioni prudenziali relative alla gestione del personale, da inviare ai lavoratori Docenti – Ata, nonché alle famiglie e agli alunni. È opportuno, in questa fase; tenersi costantemente informati sui provvedimenti adottati dalle Istituzioni, ovvero: decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 e D.P.C.M attuativo; – ordinanze del ministro della salute d’intesa con le Regioni; indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, del ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità; informare i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali come da documento predisposto dal ministero della Salute, avendo cura di pubblicare sui propri siti internet istituzionali e aggiornandoli in funzioni delle disposizioni a venire; predisporre policy/regolamenti interni per il controllo dell’accesso degli esterni nei locali scolastici; informare i lavoratori che, nel caso si manifestino sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie, è necessario che contattino le ASP/ASL locali e, in caso di impossibilità, chiamino il numero 1500 o il numero 112 , seguendone le indicazioni; evitare, negli uffici amministrativi durante il ricevimento del pubblico, il sovraffollamento anche scaglionando gli accessi avendo cura di eseguire frequenti areazioni dei locali; accertarsi che le ditte incaricate alle pulizie ordinarie o gli stessi collaboratori scolastici eseguano scrupolosamente pulizia e disinfestazione delle superfici e degli ambienti; mantenere adeguate distanze con l’utenza così come indicato dall’Istituto Superiore di Sanità; provvedere ad approvvigionare i dovuti DPI con l’ausilio dell’RSPP e del MC da fornire ai lavoratori potenzialmente a rischio; disporre di strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute che siano monouso e di facile utilizzo; sensibilizzazione a tutti i docenti e Ata che potrebbero presentare sintomi indicativi di una eventuale infezione di contattare il proprio medico curante; triage telefonico ai numeri nazionali di emergenza 112/118 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute.
Il DPCM 23 febbraio 2020 prevede, tra l’altro, che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile a una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.
Tra le misure sono inclusi, tra l’altro: il divieto di allontanamento e quello di accesso al comune o all’area interessata; la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato; la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione; la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei; la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale; la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale; la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe; i dirigenti scolastici comunichino al Dipartimento della Funzione Pubblica a mezzo PEC Istituzionale (protocollo_dfp@mailbox.governo.it) le misure adottate nelle proprie scuole.
Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati. L’attuazione delle misure di contenimento sarà disposta con specifici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri e i Presidenti delle Regioni interessate ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino più regioni. Nei casi di estrema necessità e urgenza, le stesse misure potranno essere adottate dalle autorità regionali o locali, ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ai fini sanzionatori, il decreto stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale. Infine, il testo prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’Interno, assicuri l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

MISURE GESTIONALI DI PREVENZIONE A CURA DI OGNI DIRIGENTE SCOLASTICO
Tali misure sono: esporre presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della Salute; mettere a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani; predisporre una brochure con le indicazioni sintetiche di cui al Ministero della Salute per gli addetti, gli utenti ed i visitatori; chiede a mezzo circolare se vi siamo docenti o ATA provenienti da zone colpite e se così fosse predisporre con le ASP/ASL i dovuti accertamenti chiedendo intervento per esecuzione eventuale tampone; avviare la sorveglianza sanitaria con l’ausilio del Medico Competente previa informazione ai lavoratori a mezzo circolare interna; disporre un potenziamento delle attività di pulizia e sanificazione di tutti gli ambianti scolastici non solo avvalendosi dei propri collaboratori e delle ditte esterne ma anche chiedendo al proprietario dell’immobile chiusura dei locali per attivare immediata disinfestazione e disinfezione straordinaria.