• «Non si può essere «dirigenti» o «guida» di altri senza la consapevolezza di tale responsabilità; e senza, nel contempo, l’umiltà di chi sa di dover rendere un servizio che, seppur di particolare delicatezza e importanza, non dà a chi lo presta diritti di privilegio»

    Vittorio Bachelet

IN EVIDENZA

SICUREZZA SUL LAVORO PRIORITA’ ASSOLUTA PER IL GOVERNO, PARTI SOCIALI E DATORIALI
POSITIVO L’INCONTRO CON IL GOVERNO
CCNL DIRIGENTI AREA FUNZIONI CENTRALI
AVVIATE LE TRATTATIVE PER IL RINNOVO
PRIMO INCONTRO REFERENTI FORUM GIOVANI DEL CNEL
RINNOVO DEL CCNL DEI DIRIGENTI DELLA PCM
PROSSIMA RIUNIONE MERCOLEDI’ 4 GIUGNO 2025

Congedi aspettative e permessi

Riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi dei lavoratori del settore pubblico e privato.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto di riforma previsto dal collegato lavoro.
Scarica il decreto già pubblicato su questo sito in data 14 aprile.
Leggi l’articolo “Congedi e permessi al restyling” su Italia Oggi – 10 giugno 2011.

Il parere del CNEL sul Dl 70/2011 “Semestre Europeo-Prime disposizioni urgenti per l’economia”

Scarica l’allegato

Un modello con due soglie

Il Sole 24 Ore – 9 giugno 2011
Leggi l’articolo

Una manovra da 45 miliardi: entrano anche i costi standard

Il Sole 24 Ore – 9 giugno 2011
Leggi l’articolo

Dal 2014 addio al federalismo contabile

Il Sole 24 ore – 9 giugno 2011
Leggi l’articolo

IL FONDO di RISULTATO nel CCNL della SANITA’

Un nuovo ricorso al Consiglio di Stato, per un contenzioso del 1997…chiamate in causa anche SINAFO e CONFEDIR…
Scarica l’allegato

Riassunzioni senza cumulo

La Nota operativa n. 22 del 7 giugno 2011 interviene con opportuni chiarimenti su un particolare aspetto applicativo delle norme di cui all’articolo 22 della Legge 183/2010, in vigore dal novembre 2010 ,meglio nota come “Collegato lavoro” che è stata approvata dal Parlamento dopo iter parlamentare di circa 2 anni .
L’articolo 22 della citata legge ha modificato l’articolo 15nonies della norma ordinamentale sui limiti di età della dirigenza del SSN, di cui al D.Lgs 502/92 e s.m.i., omogeneizzandola con quella medica, in senso stretto, ai 65 anni (compresi i Direttori struttura complessa) ma tramite istanza, valutabile dalle Amministrazioni ,anche sino ai quaranta anni di “servizio effettivo”. Questa possibilità da intendersi nei limiti massimi di anni 70 ivi ricomprendendosi i “servizi” ricongiungibili, in attività lavorativa, ma escludendosi da tale computo quelli riscattabili di studio quale laurea ecc..
In generale tale normativa ha trovato difficoltà applicative per i richiedenti in quanto correlata, tra l’altro, come tutti i “trattenimenti in servizio”, alle norme di cui all’articolo 9 comma 31 della legge 122/2010, sulla manovra finanziaria dell’estate scorsa, concernente la valutazione attenta,  in particolare per le aziende sanitarie, degli aspetti organizzativi e delle risorse a tal fine, computabili de facto comunque come per nuove assunzioni, riguardo al numero complessivo di dirigenti .
La nota operativa n. 22 in argomento interviene ora sulla particolare fattispecie del citato articolo 22 della Legge 183/2010 e precisamente sul comma 3, con la facoltà concessa per coloro che erano in servizio, al 31 gennaio 2010, di riammissione in servizio con retribuzione (pur ridotta) prevista in tal caso ma con contestuale trattamento di pensione (ove comunque spettante) nel frattempo erogata dagli scorsi mesi scorsi, in vigenza ormai della norma .A parere dell’INPDAP, suffragato dai pareri conformi dei Ministeri dell’Economia e del Lavoro, tale cumulo non è assolutamente consentibile, permanendo in tale caso la normativa di cui al Dpr 1092 del 1973 che sancisce appunto il divieto di cumulo nel caso in cui il nuovo rapporto. richiesto dal Dirigente, con l’istanza di ulteriore trattenimento in servizio sopra citata, ove accolta, costituisca derivazione, continuazione, ovvero rinnovo di quello precedente che abbia dato nel frattempo luogo a pensione .

CIMO-ASMD – Dr Luciano Mulas
Scarica anche l’articolo di Italia Oggi “Divieto per i medici che rientrano in servizio”

Decreto legislativo correttivo della Riforma Brunetta

Il 13 maggio u.s. è stato trasmesso al Parlamento lo schema di decreto recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 per i pareri d’obbligo delle commissioni. Il decreto si compone di due soli articoli che intervengono su problematiche che hanno dato luogo a numerosi contenziosi in sede giurisdizionale. Il primo affronta la questione che permette alle p.a., a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente,di poter risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi.
Il secondo articolo incide sul contenuto dell’art. 65, comma 4.
Si pubblica pertanto lo schema di decreto legislativo trasmesso al Parlamento contenente la relazione illustrativa, il parere della Conferenza Unificata del 20 aprile u.s. e l’emendamento aggiuntivo proposto dall’UPI.
L’Unione delle Province Italiane propone di innalzare il limite percentuale dei dirigenti a contratto di regioni ed enti locali al 18% della dotazione organica, nonostante la giurisprudenza della Corte Costituzionale e quella della Corte dei Conti.
A tal proposito scarica l’articolo di Italia Oggi “Le province rispolverano lo spoils system”.

Nel settentrione già il 25% degli addetti

Il Sole 24 Ore – 8 giugno 2011
Leggi l’articolo

Fazio: risparmi per 10 miliardi con il federalismo

Il Sole 24 Ore – 8 Giugno 2011
Leggi l’articolo