Rassegna del Dr Luciano Mulas

Pubblicata su S.O. alla G.U n.263/2012 del 10 novembre 2012 la LEGGE 8 novembre 2012 , n. 189 ( in vigore 11/11/2012)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute

ART 1 COMMA 8 LEGGE 189/2012
Per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale, anche connesse a quanto disposto dall’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni possono attuare, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL, processi di mobilità del personale dipendente dalle aziende sanitarie con ricollocazione del medesimo personale presso altre aziende sanitarie della regione situate anche al di fuori dell’ambito provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilità di posti per effetto della predetta riorganizzazione da parte delle aziende sanitarie. Le aziende sanitarie non possono procedere alla copertura di eventuali posti vacanti o carenze di organico, prima del completamento dei procedimenti di ricollocazione del personale di cui al presente comma.

Comma che, a parte gli altri più noti aspetti della legge già evidenziati , purtroppo costituisce un pesante deterrente delle regioni e loro leggi di riorganizzazione sanitaria. Ciò dopo norme nazionali sulla legge della “spending review” (che erano limitate nel testo richiamo all’art. 30 del D.Lgs 165/01 e smi, alle altre amministrazioni pubbliche), nuovi standard assistenziali ospedalieri p.l , tassi/parametri più restrittivi su degenze, strutture ecc .Dl 174 /12 in corso di conversione sul controllo de facto preventivo e consuntivo della corte dei conti su regioni bilanci ,atti di organizzazione anche per enti SSN ecc..